FONDI COMUNALI MARGINALI

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FONDI COMUNALI MARGINALI

Data:

12 Aprile 2023

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Descrizione

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO
Visto l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesionesociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e peri quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art.1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;
Visto l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma196 è incrementato di 30milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;
Visto l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito dellastrategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità diaccesso e rendicontazione.»;
Visto l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento.
Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:
a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;
c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.
Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché' alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.»;
Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «deminimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il DPCM del 30 settembre 2021 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 296 del 14 dicembre 2021 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comunimarginali al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati che, tra l’altro, assegna a questo Ente complessivamente euro 106.305,84 di cui euro 35.435,28 per ognuna delle annualità 2021, 2022 e 2023;

SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari sono le nuove attività economiche che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Morrone del Sannio.
Per nuove attività economiche si intendono:
a) le attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso;
b) le imprese che al momento della presentazione della domanda sono regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese e che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente avviso.
Per “nuova attività economica” si intende sia l’attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO e sia attività già esistenti che avviano una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova unità produttiva.
I finanziamenti non possono essere erogati in favore di attività economiche già costituite sul territorio comunale che si limitano semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.
I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:
a. essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all’unità operativa destinataria dell'intervento, un’attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale-agricola);
b. non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c. non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

  •  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla  artecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  • delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
  • frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  • delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  • delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  • sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  • ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

d. la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
e. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
f. aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile.
L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la rappresentanza legale, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di  direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Ultimo aggiornamento: 01/09/2023, 14:41

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